L’autenticazione di copia è l’attestazione di conformità con l’originale, resa in calce alla copia stessa, da parte del funzionario incaricato. La copia conforme sostituisce a tutti gli effetti l’originale e non ha scadenza.
L’autentica delle copie può essere effettuata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l’originale o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco su esibizione dell’originale.
L’autentica di copia conforme può essere richiesta da chiunque, anche da una persona diversa dall’interessato e in un Comune diverso da quello di residenza.
Quando non si può autenticare la copia di un atto
- quando non viene esibito l’originale ma una copia semplice
- quando viene esibita una copia autenticata
- in caso di atto notarile l’unico soggetto competente al rilascio di copie autentiche è il notaio stesso.
Modalità alternative all’autenticazione di copie
L’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 prevede la possibilità di sostituire la copia autenticata con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) dove l’interessato dichiara che la copia è conforme all’originale.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R. 26/10/1972, n. 642 (Tabelle A e B)
D.P.R. 28/12/2000, n. 445
Atto del Commissario Prefettizio n. 20 del 18.10.2022